oneteam/ Febbraio 18, 2016/ one team/ 0 comments

Delega appalti: lex n. 11/2016

In vigore dal 13 febbraio le disposizioni della legge 28 gennaio 2016, n. 1, che delega il Governo ad adottare, entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali. Entro il 31 luglio 2016, il Governo dovrà emanare anche un decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (GU n. 23 del 29.1.2016)

La qualità architettonica, il consumo di suolo e l’uso del BIM entrano tra i criteri cui devono rispondere le opere pubbliche, che in molti casi saranno realizzate sulla base di un concorso di progettazione o di idee. Per partecipare alle gare a progettisti e imprese saranno inoltre chiesti requisiti di fatturato meno rigidi.

Sono questi alcuni dei punti salienti del nuovo Codice Appalti. Il testo prende le mosse dalla Legge Delega contenente i criteri per la Riforma del Codice e l’attuazione delle norme europee.

Nuovo Codice Appalti e progettazione delle opere pubbliche

nuovo codice appalti

  • Cabina di regia a palazzo Chigi, BIM obbligatorio per i progetti.
  • MASSIMO RIBASSO: per assegnare i contratti bisognerà tenere conto del rapporto qualità – prezzo. L’aggiudicazione solo sul prezzo è limitata solo agli appalti sotto la soglia UE, di manutenzione, non complessi da eseguire o ad alta ripetitività.
  • Per i progetti e le opere pubbliche oltre la soglia europea (5,2 milioni di euro per i lavori, 209 mila euro di progettazione) viene previsto l’uso obbligatorio del BIM, piattaforma di progettazione che consente di condividere e anticipare gli «effetti» del progetto in cantiere, riducendo gli imprevisti che comportano la lievitazione di costi.

Nel vecchio Codice Appalti era necessario assicurare in modo generico la qualità dell’opera e la conformità alle norme ambientali e urbanistiche. In base al nuovo Codice, invece, nelle attività di progettazione dovranno essere raggiunti una serie di obiettivi, tra i quali: la qualità architettonica e tecnico-funzionale dell’opera da realizzare, il limitato consumo di suolo, l’efficientamento energetico, il rispetto dei vincoli idrogeologici e sismici, il soddisfacimento dei bisogni della collettività, la compatibilità con eventuali siti archeologici, l’utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM).

Sei mesi dopo l’entrata in vigore del Codice, negli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria (5.225.000 euro per i lavori, 135.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni governative, 209.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle altre amministrazioni), l’uso del BIM sarà obbligatorio. In seguito dovrà essere utilizzato anche nelle gare di importo inferiore.

Se le opere dovessero avere una particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo e tecnologico, verrà utilizzato in via ordinaria il concorso di progettazione o il concorso di idee.

FONTE: edilportale.com

Quali saranno, secondo te, le conseguenze del nuovo Codice Appalti sugli studi di progettazione, società di ingegneria e imprese di costruzioni italiani?

 

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